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LEGGE 19 luglio 1871, n. 349

Sopra le basi generali per l'organamento dell'Esercito. (071U0349)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-8-1871 al: 23-6-1875
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Art. 1



Oltre gli arruolamenti volontari consentiti dal titolo III della Legge organica 20 marzo 1854, è ammesso uno speciale arruolamento volontario per una ferma di un anno per i giovani regnicoli che desiderano istruirsi nelle armi.

Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari Corpi delle Armi di Fanteria, di Cavalleria, di Artiglieria e negli zappatori del Genio.

Per essere ammesso a questo arruolamento speciale, il giovane deve soddisfare alle condizioni 2ª, 3ª, 5ª, 8ª dell'art. 150 della precitata Legge organica, ed inoltre alle seguenti:

1° Avere oltrepassato il 17º anno di età, ma non essere ancora stato chiamato all'estrazione a sorte per fatto di leva;

2° Sottoporsi del proprio alle spese di mantenimento, vestiario ed equipaggiamento durante la contratta ferma, ed anche alla provvista di un cavallo ed al mantenimento di questo, se intende arruolarsi nell'Arma di Cavalleria;

3° Dimostrare con appositi esami disposti dal Ministro della Guerra di avere fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

4° Comprovare la buona condotta con attestati legali. Questi volontari non sono esonerati da verun obbligo di leva, né conferiscono al fratello il diritto alla esenzione dal servizio militare.

Per i volontari contemplati nel presente articolo e che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori, la loro chiamata sotto le armi potrà essere ritardata sino al 24° anno di età, purché però essi paghino anticipatamente il prezzo di affrancazione stabilito per i volontari senza soldo.