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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. 321

Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1975)
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Testo in vigore dal: 24-6-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  3  della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al
quale  il  Governo  e', fra l'altro, delegato, ad emanare le norme di
attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita'
europee  relativa  alla  sostituzione dei contributi finanziari degli
Stati   membri  con  risorse  proprie  delle  Comunita',  adottata  a
Lussemburgo  il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi
al finanziamento della politica agricola comune;
  Vista  la  decisione  del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione
dei  contributi  finanziari  degli  Stati  membri con risorse proprie
delle Comunita';
  Visto  il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunita' europee
in  data  2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21
aprile  1970  relativa  alla  sostituzione  dei contributi finanziari
degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita';
  Visto  il  regolamento  n.  729/70  del  Consiglio  delle Comunita'
europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;
  Visto  il  regolamento n. 2697/70 della Commissione delle Comunita'
europee  relativo  alla  messa  a disposizione degli Stati membri dei
mezzi  finanziari delle Comunita' a titolo della sezione garanzia del
FEOGA;
  Sentita  la  Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge
23 dicembre 1970, n. 1185;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro,  di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e
le  foreste,  per  l'industria, il commercio e l'artigianato e per il
commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'accertamento  e  la  riscossione  delle "risorse proprie", di cui
all'art. 2 della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita'
europee del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi
finanziari  degli  Stati membri con risorse proprie delle Comunita' e
successive norme regolamentari e applicative, restano affidati:
    a) al Ministero delle finanze, per quanto riguarda:
      i  dazi  della  tariffa  doganale  comune  e  gli altri diritti
fissati  o da fissare dalle istituzioni delle Comunita' europee sugli
scambi con i Paesi terzi;
      i  prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori,
importi  o elementi addizionali ed altri diritti fissati o da fissare
dalle  istituzioni  delle  Comunita' europee sugli scambi con i Paesi
terzi nel quadro della politica agricola comune;
    b)  alla  Cassa  conguaglio zucchero, istituita con provvedimento
C.I.P.  n.  1195 del 22 giugno 1968, per quanto riguarda i contributi
gravanti  sulla  produzione  e  i  contributi  a  titolo  di spese di
magazzinaggio, previsti dalle norme comunitarie.
  Per  l'accertamento  e  la  riscossione  delle  risorse  proprie si
applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
vigenti ed eventuali successive modificazioni.