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LEGGE 3 maggio 1971, n. 319

Proroga dei lavori della commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e riapertura del termine per la presentazione delle domande d'indennizzo di cui all'art. 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-6-1971
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di  cui
all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, e'  fissato  al
sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 
  Il termine  per  il  completamento  dei  lavori  della  commissione
interministeriale, costituita per l'applicazione dell'accordo fra  la
Repubblica italiana  e  la  Repubblica  federale  di  Germania  sulla
definizione delle controversie considerate  all'articolo  4  della  V
parte della convenzione sul regolamento delle questioni  sorte  dalla
guerra e dall'occupazione, concluso a  Francoforte  sul  Meno  il  20
dicembre 1964, e reso esecutivo  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previsto  all'articolo  6,  comma
nono, della legge 20 dicembre 1967,  n.  1265,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1973. 
  Anche dopo tale data le funzioni consultive  previste  all'articolo
5, comma terzo,  della  citata  legge  20  dicembre  1967,  n.  1265,
potranno, se necessario, essere esercitate dalla predetta commissione
interministeriale. 
  Le  spese  relative  alla  commissione  stessa  faranno  carico  ai
capitoli indicati nell'ultimo comma del richiamato articolo  6  della
legge 20 dicembre 1967, n. 1265. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 maggio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                            COLOMBO - FERRARI AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO