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LEGGE 3 maggio 1971, n. 312

Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1990)
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Testo in vigore dal: 23-6-1971
al: 19-1-1981
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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal
Parlamento   dal  marzo  1968,  verra'  corrisposta,  all'atto  della
cessazione  dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennita' di
lire cinque milioni.
  Qualora  la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza
del  quadriennio,  l'indennita'  verra'  liquidata nella misura di un
quarto  dell'importo  sopra indicato per ogni anno o frazione di anno
di servizio prestato.