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LEGGE 25 giugno 1871, n. 298

Portante alcune modificazioni agli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice penale per l'Esercito. (071U0298)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-7-1871 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 294, 295, 315 e 314 del Codice penale militare per l'Esercito sono sostituiti i seguenti, i quali nelle edizioni ufficiali successive di esso Codice saranno stampati in luogo di quelli che presentemente vi si leggono, sotto i medesimi numeri.

«Art. 294. Le sedi e le circoscrizioni giurisdizionali dei Tribunali militari territoriali saranno stabilite con Decreto Reale.

Art. 295. Il Tribunale militare sarà composto di un Colonnello o di un Luogotenente Colonnello, Presidente, e di cinque giudici, due dei quali almeno saranno Uffiziali superiori e gli altri Capitani.

Mancando il Presidente, l'Uffiziale in grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci.

La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli articoli 300 e 312.

Art. 313. Il Tribunale militare, da comporsi in conformità della precedente tabella, siederà in quelle sedi dei Tribunali di cui all'articolo 294, le quali saranno determinate con Decreto Reale.

Art. 314. Allorchè trattisi di giudicare alcuno degli Uffiziali indicati dal numero 1 al numero 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale sarà composto di giudici estratti a sorte tra gli Uffiziali residenti nella Divisione.

Nel caso che il numero degli Uffiziali di ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione tutti gli Uffiziali del grado medesimo della Divisione più vicina.

L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni processo dal Capo delle Stato Maggiore in presenza del Generale Comandante la Divisione e dei Comandanti le Brigate stanziate nel luogo dove dovrà sedere il Tribunale, non che del Ministero pubblico.

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli Uffiziali Generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella, i giudici saranno estratti a sorte tra gli Uffiziali Generali dell'Esercito aventi il grado e l'anzianità richiesti nella tabella dal Presidente del Tribunale supremo di guerra e marina in pubblica udienza: fra gli estratti di maggior grado, il più anziano sarà il presidente.

In difetto di Uffiziali Generali che abbiano il grado e l'anzianità menzionati nell'indicata tabella, l'estrazione si farà fra gli Uffiziali dello stesso grado, ancorché meno anziani, e mancando questi, fra gli Ufficiali del grado immediatamente inferiore.»

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

Ricotti.