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DECRETO-LEGGE 1 giugno 1971, n. 290

Interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1971, n. 475 (in G.U. 27/07/1971, n.189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1976)
Testo in vigore dal: 28-7-1971
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di adottare interventi a favore
delle  popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno
di bradisismo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per l'interno, per le finanze, per i
lavori  pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per
il  lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il
tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori pubblici, a seguito dell'accentuarsi del
fenomeno  bradisismico  in  atto  nell'area flegrea, e' autorizzato a
provvedere a totale carico dello Stato, nel comune di Pozzuoli:
    a)  agli  interventi  di  pronto  soccorso,  ai sensi del decreto
legislativo  12  aprile  1948,  n.  1010,  ratificato con la legge 18
dicembre 1952, n. 3136;
    b)  agli studi ed indagini sulla natura geologica del suolo e sui
fenomeni  in  atto  per  accertarne  le  cause  e le evoluzioni e per
indicare le parti dell'abitato da trasferire;
    c)  alla  costruzione  di  alloggi per accogliere le famiglie che
occupano  immobili da sgomberare, di locali da adibire ad ((attivita'
commerciali,  artigiane e professionali)) e delle necessarie opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
    d)  alla  costruzione  di  opere  di edilizia sociale e pubblica,
esclusa   quella   scolastica  per  la  quale  si  provvede  con  gli
stanziamenti di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641;
    e) alle espropriazioni delle aree e degli immobili che si rendono
necessarie per l'attuazione della presente legge;
    f)  alla  sistemazione  e risanamento delle parti dell'abitato da
trasferire in altra sede;
    g)  al  ripristino  ((di  edifici pubblici e di uso pubblico)) di
servizi  ed  infrastrutture pubbliche danneggiate nonche' ad opere di
presidio e consolidamento;
    ((h)  alla  concessione  ai  proprietari  di  unita'  immobiliari
sgomberate,  di  contributi per la riparazione o per la ricostruzione
delle  stesse  nelle  aree  del  piano  di cui al successivo articolo
3-bis)).
  ((All'approvazione  dei  progetti di qualsiasi importo, all'impegno
della spesa, all'appalto e alla gestione tecnico-amministrativa delle
opere,   nonche'   alla  concessione  dei  contributi  e  agli  altri
interventi  di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in
deroga  ai limiti di competenza, provvede il Provveditorato regionale
alle opere pubbliche per la Campania)).