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DECRETO-LEGGE 1 giugno 1971, n. 289

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 (in G.U. 31/07/1971, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-6-1971 al: 31-7-1971
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1



Il termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, è prorogato di tre anni.
È ugualmente prorogata la facoltà attribuita all'Ispettorato dal quinto comma del predetto art. 16.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.
Il personale che ha presentato domanda di assunzione entro il 10 novembre 1970 e per il quale l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha richiesto, entro il termine predetto, al Ministero dei lavori pubblici la preventiva autorizzazione all'assunzione, ai sensi del quinto comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età, è collocato, avuto riguardo al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte, nelle corrispondenti categorie del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico ed economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni e integrazioni.