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LEGGE 26 maggio 1971, n. 288

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-6-1971
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  1  aprile  1971,  n.  119,
recante provvidenze in favore delle popolazioni  dei  comuni  colpiti
dal terremoto del febbraio 1971  in  provincia  di  Viterbo,  con  le
seguenti modificazioni: 
  All'articolo 1, al primo comma, le parole: Nel comune di  Tuscania,
colpito, sono sostituite con le parole: Nei comuni di Tuscania  e  di
Arlena di Castro, colpiti; conseguentemente, allo  stesso  comma,  le
parole: tale comune, sono sostituite con le parole: tali  comuni;  al
secondo comma, le parole: nel comune suindicato, sono sostituite  con
le parole: nei comuni suindicati;  all'articolo  2,  le  parole:  nel
comune, sono sostituite con le parole: nei  comuni;  all'articolo  3,
primo comma, le parole: nel comune, sono sostituite  con  le  parole:
nei comuni. 
  All'articolo 4, al primo comma, le parole: a  Tuscania,  nei,  sono
sostituite con le parole: a Tuscania, Arlena di Castro e  nei;  e  le
parole:  dell'alto  Lazio,  sono  sostituite  con  le  parole:  della
provincia di Viterbo. 
  Al primo comma, lettera a), e' soppressa la parola: comunali; ed e'
aggiunta la lettera:  h-bis)  alla  ricostruzione  e  riparazione,  a
totale carico  dello  Stato,  di  alloggi  dell'Istituto  provinciale
autonomo delle case popolari, degli alloggi  GESCAL  ed  ex  gestione
INA-Casa e dei lavoratori agricoli, costruite ai sensi della legge 30
dicembre 1960, n. 1676. 
  Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: 
  "L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno  della
spesa, l'appalto e la gestione  tecnico-amministrativa  ed  economica
delle opere, nonche' la concessione e la liquidazione dei  contributi
di cui al successivo articolo 6 e' demandata, in deroga ai limiti  di
competenza  per  valore,  ai  provveditorati  regionali  alle   opere
pubbliche per il Lazio e per l'Umbria". 
  All'articolo 5, al terzo comma, sono aggiunte le parole: entro  150
giorni dalla conversione in legge del presente decreto; 
 
  il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il provveditore  regionale  alle  opere  pubbliche  per  il  Lazio
trasmette il piano al comune di Tuscania, il  quale,  entro  quindici
giorni, lo  adotta  e,  il  giorno  successivo  al  provvedimento  di
adozione,  provvede  alla  sua   pubblicazione   per   dieci   giorni
consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni  ed
opposizioni da parte di enti e di privati interessati". 
  All'articolo 6, al primo comma, e' soppressa la parola: urbani. 
  Al primo comma, alla lettera a), la parola: tre, e' sostituita  con
la parola: cinque, alla lettera b), le parole: quattro o cinque vani,
sono sostituite con le parole: sei o sette vani; 
  il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il provveditorato regionale alle opere  pubbliche  corrisponde  ai
proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni pari  al  75  per
cento del contributo agli stessi spettante e dell'eventuale  spesa  a
totale carico dello Stato". 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Il  genio  civile  di  Viterbo,  l'istituto  autonomo  delle  case
popolari  di  Viterbo,  gli  enti;  locali  competenti  e  gli   enti
autorizzati alla costruzione di  edilizia  popolare  e  sovvenzionata
possono sostituirsi, nella progettazione, costruzione  e  riparazione
delle abitazioni, ai proprietari che ne  facciano  richiesta,  previa
cessione dei  diritti  ad  essi  spettanti  a  norma  del  precedente
articolo 6. 
  A tal fine gli enti suddetti ed i  proprietari  stipulano  apposita
convenzione". 
  All'articolo 8, al primo comma, dopo le parole: di cui all'articolo
9, sono aggiunte le parole:  o  in  altre  zone  previste  dal  piano
regolatore; 
  il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "All'assegnazione delle aree provvede una commissione composta  dal
prefetto che la  presiede,  dall'ingegnere  capo  del  genio  civile,
dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale,  dal  sindaco  del
comune di Tuscania e dal presidente  dell'Istituto  autonomo  per  le
case popolari di Viterbo". 
  All'articolo 10, al primo comma, dopo le parole: sono  espropriate,
sono aggiunte le parole: in nome e All'articolo 12, il secondo  comma
e' sostituito dal seguente: 
  "Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di  cui
al comma precedente sono stipulate dal provveditorato regionale  alle
opere  pubbliche  per  il  Lazio  e  l'Umbria,  sentito  il  comitato
tecnico-amministrativo, prescindendo dagli altri pareri degli  organi
consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni". 
  All'articolo 13, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Tali  incarichi  sono  conferiti  con  decreto  del   provveditore
regionale alle opere pubbliche per il Lazio con le modalita'  di  cui
al secondo comma dell'articolo 12. Con lo stesso decreto e' stabilito
il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere e'  a  carico
dei fondi stanziati con il presente decreto". 
  All'articolo 14, le parole: il Ministero dei lavori pubblici,  sono
sostituite con  le  parole:  il  provveditore  regionale  alle  opere
pubbliche per il Lazio. 
  All'articolo 15, e' aggiunto il seguente comma: 
  "La spesa derivante dall'attuazione degli  articoli  13  e  14  non
potra' superare il 5 per cento dello  stanziamento  globale  previsto
dal comma precedente". 
  All'articolo 16, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: 
  "A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, ove non riesca possibile notificare al proprietario
l'invito con diffida, di cui all'ultimo comma dello  stesso  articolo
1, puo' procedersi all'affissione degli atti  di  notifica  nell'albo
pretorio del comune per un periodo di 15 giorni. 
  Le opere occorse per i  servizi  relativi  alle  tendopoli  per  il
ricovero dei senza tetto fanno carico allo  stanziamento  di  cui  al
presente articolo". 
  All'articolo 17, al primo comma, le parole: lire 840 milioni,  sono
sostituite con le parole: lire 1.500 milioni. 
  All'articolo 18, sono aggiunte, in fine, le parole: ed in quello di
Valfabbrica; conseguentemente,  all'articolo  19,  le  parole:  Nella
localita' considerata, sono sostituite con le parole: Nelle localita'
considerate. 
  All'articolo 21, dopo la parola: Tuscania, sono aggiunte le parole:
e nel comune di Valfabbrica. 
  All'articolo 22, dopo la parola: Tuscania, sono aggiunte le parole:
e nel comune di Valfabbrica. 
  All'articolo 25, al secondo comma, primo alinea, le parole:  agosto
1971, sono sostituite con le parole: dicembre 1971. 
  All'articolo 26, al primo comma, le parole: venti dipendenti,  sono
sostituite con le parole: venticinque dipendenti; e  le  parole:  dei
comuni di Tuscania e di Arlena di  Castro,  sono  sostituite  con  le
parole: dei comuni di Tuscania, di Arlena di Castro e di Tessennano. 
  All'articolo 27, al primo comma, sono soppresse le parole:  colpiti
dal terremoto del febbraio 1971: 
    al secondo comma, le parole: 31 maggio 1971 sono  sostituite  con
le parole: 30 giugno 1971. 
  Dopo l'articolo 29, e' aggiunto il seguente articolo: 
 
                            Art. 29-bis. 
 
  "Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese  industriali,  le
imprese commerciali, turistiche  e  alberghiere,  esercenti  la  loro
attivita' nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono  esenti,
per cinque anni a partire dal  1971,  da  ogni  tributo  diretto  sul
reddito. 
  L'esenzione  deve   essere   richiesta,   con   apposita   istanza,
all'ufficio   distrettuale   delle   imposte   dirette,   nella   cui
circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto". 
  All'articolo 37,  all'ultimo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine  le
parole: Gli uffici pubblici tenuti al rilascio  della  documentazione
necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto  debbono
rilasciare  le  certificazioni  richieste  gratuitamente  quando   il
richiedente dimostri con certificato di residenza o con dichiarazione
del sindaco di essere residente in  Tuscania  o  di  aver  sopportato
danni in conseguenza del terremoto in quel comune. 
  Dopo l'articolo 37, sono aggiunti i seguenti articoli: 
 
                            Art. 37-bis. 
 
  "Le spese di parte corrente autorizzate del presente decreto e  non
impegnate nell'anno di rispettiva competenza possono essere impegnate
nell'esercizio finanziario successivo". 
 
                            Art. 37-ter. 
 
  "E' costituito un fondo speciale di lire 200 milioni  presso  l'IMI
al fine di  provvedere  al  pagamento  degli  interessi  per  crediti
inerenti  all'avvio  di   attivita'   economiche,   con   prioritario
riferimento alla occupazione". 
  All'articolo 38, al primo comma, le  parole:  lire  5.400  milioni,
sono sostituite con le parole: lire 6.060 milioni. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 maggio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                            COLOMBO - RESTIVO - PRETI 
                                              - MISASI - LAURICELLA - 
                                                GAVA - DONAT-CATTIN - 
                                           GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO