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LEGGE 25 marzo 1971, n. 213

Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui, al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-5-1971
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  compensi fissi ed addizionali per ricoveri ospedalieri, previsti
dall'articolo  82  del  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1631, a
carico  degli  enti  mutualistici  ed  assicurativi,  sono  aboliti a
decorrere dal 1 gennaio 1971.