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DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 161

Modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 giugno 1971, n. 374 (in G.U. 19/06/1971, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1971)
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Testo in vigore dal: 21-4-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto, l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di prolungare,
nella  prima  applicazione  della  nuova  procedura  del  contenzioso
amministrativo  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile  1970, n. 639, i termini entro cui i comitati provinciali ed i
comitati  regionali dell'Istituto nazionale della, previdenza sociale
debbono  decidere i ricorsi di competenza, a causa del loro rilevante
numero  iniziale;  ritenuta  altresi'  la straordinaria necessita' ed
urgenza  di  meglio  precisare  la  decorrenza  dei,  termini  di cui
all'art.   46,   comma  quinto,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, al fine di superare le difficolta'
di interpretazione verificatesi:

  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  scadenza  del termine per la decisione dei ricorsi da parte dei
comitati   provinciali   dell'istituto   nazionale  della  previdenza
sociale,  previsto dall'art. 59, comma settimo, in relazione all'art.
46,  comma  secondo,  del  decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile  1970,  n.  639, e' differita al novantesimo giorno successivo
alla data dell'entrata in vigore del presente decreto; per effetto di
tale  differimento  il comitato provinciale e' rimesso in termini per
la  decisione  dei  ricorsi qualora alla predetta data il termine sia
gia'  scaduto.  Resta  ferma,  per i ricorsi presentati anteriormente
alla  data  medesima, la facolta' dei ricorrenti di adire l'autorita'
giudiziaria decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 1
della legge 5 febbraio 1957, n. 18.
  Il  termine  di novanta giorni previsto dall'art. 46, comma quarto,
del decreto del Presidente della Repubblica - 30 aprile 1970, n. 639,
per la decisione dei ricorsi di seconda istanza da parte dei comitati
regionali  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, decorre,
nella   prima  applicazione  del  predetto  decreto,  dalla  data  di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di costituzione di ciascun comitato regionale.