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LEGGE 3 marzo 1971, n. 125

Biodegradabilità dei detergenti sintetici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1983)
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Testo in vigore dal: 3-10-1971
al: 17-5-1983
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  della  protezione  delle acque superficiali e sotterranee
dagli  inquinamenti  derivanti  dall'uso  dei detersivi, i detergenti
sintetici contenuti nei prodotti destinati al lavaggio e pulizia ed i
detergenti  sintetici  come  tali,  debbono  essere biodegradabili in
misura di almeno l'80 per cento.
  L'osservanza  del  disposto  del  comma precedente non dovra' avere
come  effetto  l'uso  di  detergenti  che,  nelle  condizioni normali
d'impiego,  possano  arrecare  danno  alla  salute  dell'uomo o degli
animali.