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LEGGE 17 febbraio 1971, n. 113

Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, in materia di provvedimenti a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-4-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine del 31 dicembre 1970, fissato dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, è prorogato alla data del 31 dicembre 1972.