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LEGGE 3 marzo 1971, n. 81

Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, relative all'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

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Testo in vigore dal: 27-3-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  dell'ammissibilita'  all'indennizzo di cui all'articolo 1
della  legge  5  luglio 1964, n. 607, sono considerate valide domande
anche   le   denunce  di  possesso  delle  banconote  in  Reichsmark,
contemplate   all'articolo   3,   lettera  e),  della  stessa  legge,
presentate    dagli   interessati   al   rientro   dalla   prigionia,
dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania, ai sensi e
per  gli  effetti  delle  disposizioni  valutarie  vigenti  all'epoca
(decreto ministeriale 14 luglio 1943).