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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1971, n. 2

Modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1971, n. 62 (in G.U. 23/03/1971, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1971)
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Testo in vigore dal: 24-3-1971
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'  ed  urgenza  di  prevedere  e  regolare
l'assistenza    dei    difensori   delle   parti   all'interrogatorio
dell'imputato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  304-bis  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  ((304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori).
  I    difensori    delle    parti   hanno   diritto   di   assistere
all'interrogatorio dell'imputato.
  Hanno  diritto  altresi'  di assistere agli esperimenti giudiziari,
alle  perizie,  alle  perquisizioni  domiciliari e alle ricognizioni,
salvo  le  eccezioni  espressamente stabilite dalla legge. Il giudice
puo'  autorizzare  anche  l'assistenza  dell'imputato e della persona
offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero
se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta)).
  Le  parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti
specificati  nelle  disposizioni  precedenti,  possono  presentare al
giudice  istanze  e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi
menzione  nel  processo verbale, con la indicazione del provvedimento
dato.
  E' vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni
di  approvazione  o  disapprovazione  e di rivolgere la parola o fare
cenno ai periti, ai testimoni o alle parti".