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LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1094

Estensione dell'equo indennizzo al personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1971 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale militare che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.
L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.