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LEGGE 19 ottobre 1970, n. 821

Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli Istituti di Istruzione secondaria e artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-12-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica che, a partire dall'anno scolastico 1969-1970, hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria di sede, qualora non conseguano regolare trasferimento per una delle sedi richieste, conservano, a domanda, l'assegnazione provvisoria stessa, semprechè sia possibile la loro sistemazione in cattedre o posti i quali diano diritto al trattamento di cattedra.
Le nuove assegnazioni provvisorie sono disposte con precedenza rispetto alle operazioni relative agli incarichi concernenti gli aspiranti di cui ai numeri 2 e seguenti dell'art. 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT COLOMBO - MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE