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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. 800

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  2-12-1970 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta intese ad ottenere il completamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina o chirurgia;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono modificati nel modo seguente:

Art. 1



L'art. 1 è integrato nel senso che oltre le convenzioni stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969, è approvata e resa esecutiva anche l'annessa convenzione, stipulata in data 15 aprile 1970 tra il commissario del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e il presidente del consorzio per la libera Università degli studi di L'Aquila, intesa al finanziamento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila in relazione al completamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. (Allegato A).