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LEGGE 9 ottobre 1970, n. 740

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1993)
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Testo in vigore dal: 8-11-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

                             (Qualifica)

  I  medici  chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo
dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali
prestano    la   loro   opera   presso   gli   istituti   o   servizi
dell'amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.
  Essi  hanno  le  attribuzioni  previste  dai  regolamenti  per  gli
istituti di prevenzione e di pena.