stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 maggio 1970, n. 359

Proroga dell'esenzione assoluta dell'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 3-7-1970
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Con  effetto  dal  1°  gennaio  1970  il   termine   di   validita'
dell'esenzione  assoluta  dall'imposta  di  bollo   in   materia   di
assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari,  stabilito
dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, e' prorogato al 31 dicembre 1974. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 maggio 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                                        RUMOR - PRETI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE