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LEGGE 16 maggio 1970, n. 335

Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre dell'anno 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 26-6-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione  dei  contributi previsti dall'articolo 33 del
decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni
nella  legge  12 febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire
1.400.000.000  da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.