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LEGGE 22 maggio 1970, n. 312

Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-5-1970 al: 24-4-1976
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 5°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a ispettore generale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
A ciascuno degli scrutatori ed al segretario il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 7°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a direttore di sezione spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a lire 25.000 per il presidente ad a lire 20.000 per gli scrutatori ed il segretario.
Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui sopra ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma dei commi primo e secondo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 5000 a ciascun componente ed al segretario della adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente (escluso il presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.
Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 7000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma.
Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione di cui alla presente legge sono a carico dello Stato, della Regione a statuto normale, della provincia o del comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per l'attuazione di elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, dette spese vanno ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle elezioni stesse, eccettuato il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
Per le spese relative alla prima elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale restano ferme le norme di cui all'articolo 26 della sopracitata legge n. 108.
L'articolo 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché l'articolo 26 e l'ultimo comma dell'articolo 71 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono abrogati.