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LEGGE 10 maggio 1970, n. 292

Interventi a favore del teatro di prosa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-6-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20
febbraio  1948,  n.  62,  destinata  alle  manifestazioni teatrali di
prosa,  e'  aumentata  della  somma  di lire 400 milioni per ciascuno
degli anni finanziari 1969 e 1970.
  La  somma di cui al precedente comma potra' essere utilizzata anche
a  favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento
del   teatro   drammatico  e  della  cultura  teatrale,  promosse  ed
organizzate  da  enti  pubblici,  istituti  universitari, comitati ed
associazioni culturali e di categoria.