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LEGGE 11 marzo 1970, n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-3-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  14  gennaio  1970,  n.  2,
concernente "Provvidenze a favore dei mutilati  e  invalidi  civili",
con la seguente modificazione: 
    All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi: 
    "Agli articoli 1, primo capoverso, e agli articoli 3, 4 e 5 della
legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non  di  natura  psichica",
sono sostituite dalle parole "di natura non esclusivamente psichica". 
    All'articolo  1,  secondo  capoverso,  della  predetta  legge  13
ottobre 1969, n. 743,  le  parole  "non  di  natura  psichica",  sono
sostituite dalle parole "anche di natura non esclusivamente  psichica
"". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 marzo 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                  RUMOR - RESTIVO - 
                                  RIPAMONTI - DONAT-CATTIN 
                                  - COLOMBO - CARON 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA