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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal: 1-8-1971
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   provvidenze   previste   dall'articolo   1,  lettera  b),  del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
nella  legge  18  marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli
edifici   di   centri   sociali  e  di  asili-nido,  ((del  Monastero
dell'Angelo  custode  - ordine benedettino - di Alcamo e dei conventi
delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo)),
nonche'  degli  edifici di interesse storico, artistico e monumentale
di  proprieta' di enti pubblici diversi da quelli gia' indicati dalla
citata  lettera  b),  purche'  gli  edifici medesimi risultino essere
stati  sottoposti  a  vincolo, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, in data anteriore agli eventi sismici.
  Le  provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni
di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.