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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1228

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-4-1970
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  13  ottobre  1969,  n. 740, concernente delega al
Governo  ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati
della  Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea
dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;
  Visto  il  regolamento  del  consiglio  delle  Comunita' europee n.
1174/68  emanato  il  30 luglio 1968 concernente la istituzione di un
sistema  di  tariffe  a forcella applicabili ai trasporti di merci su
strada fra gli Stati membri;
  Visto  il  regolamento  n. 358/69 emanato il 26 febbraio 1969 dalla
commissione  delle  Comunita'  europee,  in  applicazione  del citato
regolamento n. 1174/68 in data 30 luglio 1968;
  Sentita  la  Commissione  parlamentare  di cui all'articolo 3 della
legge 13 ottobre 1969, n. 740;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile,
di  concerto  con  i  Ministri per gli affari esteri, per la grazia e
giustizia e per l'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I vettori che effettuano trasporti di merci su strada fra gli Stati
membri, sottoposti al regime tariffario stabilito dal regolamento del
consiglio delle Comunita' europee n. 1174/68 del 30 luglio 1968, sono
tenuti  al  rispetto  delle  norme  ivi contenute per tutta la durata
della prevista validita' e con l'osservanza delle disposizioni di cui
agli articoli seguenti.
  Le  tariffe  sono fissate e messe in vigore con le modalita' di cui
al  successivo  articolo  2, e con l'osservanza delle disposizioni di
cui al successivo articolo 3.
  Le  tariffe debbono essere applicate anche per la parte di percorso
eventualmente  effettuato  attraverso  il territorio di uno Stato non
appartenente alle Comunita'.