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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127

Modificazioni alle norme del codice civile sulle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, in attuazione della direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.

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vigente al 03/06/2024
Testo in vigore dal: 25-2-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  1  e  3 della legge di delegazione 13 ottobre
1969, n. 740;
  Visto  l'art. 189 del trattato istitutivo della Comunita' economica
europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1209;
  Vista la direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri
delle Comunita' europee;
  Sentita  la  commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge
13 ottobre 1969, n. 740;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con  il  Ministro  per  gli  affari  esteri  e  con  il  Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art. 2250 del codice civile e' sostituito dal seguente:

     Art. 2250. - Indicazione negli atti e nella corrispondenza

  Negli   atti   e   nella  corrispondenza  delle  societa'  soggette
all'obbligo  dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere
indicati  la  sede  della  societa'  e  lo ufficio del registro delle
imprese presso il quale questa e' iscritta e il numero d'iscrizione.
  Il  capitale delle societa' per azioni, in accomandita per azioni e
a   responsabilita'   limitata   deve   essere  negli  atti  e  nella
corrispondenza  indicato  secondo  la  somma effettivamente versata e
quale risulta esistente dallo ultimo bilancio.
  Dopo  lo  scioglimento delle societa' previste dal primo comma deve
essere  espressamente  indicato negli atti e nella corrispondenza che
la societa' e' in liquidazione.