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LEGGE 10 dicembre 1969, n. 970

Conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1:

  Le   somme  assegnate  ai  fondi  di  rotazione  costituiti  presso
l'ISVEIMER,  l'IRFIS e il CIS, ai sensi della legge 12 febbraio 1955,
n. 38, nonche' quelle assegnate e da assegnare ai sensi dell'articolo
11  della  legge  30  luglio 1959, n. 623, sono conferite ai predetti
istituti speciali meridionali.
  L'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS destineranno le somme a loro conferite
ai  sensi  del precedente comma, in tutto od in parte, ad aumento dei
rispettivi  fondi  di  dotazione, secondo quanto sara' disposto con i
decreti   del   Ministro   per   il   tesoro,   sentito  il  Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno
approvate  le  modifiche  da  apportarsi  agli statuti degli istituti
predetti.
  Le  eventuali  somme  residue  saranno versate ad aumento dei fondi
speciali  di  cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298,
ai  quali e' anche assegnato il dividendo di spettanza dello Stato in
dipendenza dei predetti conferimenti ai fondi di dotazione.