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LEGGE 22 dicembre 1969, n. 967

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal: 14-1-1970
al: 13-1-1971
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'indennita' di cui al primo  comma  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947,  n.  222,
e' attribuita - a  decorrere  dal  1  gennaio  1970  -  nelle  misure
indicate nella tabella allegata alla presente legge ed e' concessa ai
funzionari  di  pubblica  sicurezza,  al  personale   dell'Arma   dei
carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo
della guardia di  finanza  e  del  Corpo  degli  agenti  di  custodia
impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione
alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto. 
  La spesa per la corresponsione  dell'indennita'  e'  a  carico  del
Ministero dell'interno ed e' contenuta nei limiti dell'importo  annuo
di lire 10 miliardi. 
  L'indennita' di cui al primo comma non  e'  cumulabile  con  quella
prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al
personale dell'Arma dei carabinieri. 
  Ai funzionari di pubblica sicurezza non  si  applicano,  a  partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
di cui ai primi tre commi dell'articolo 3 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.