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LEGGE 22 dicembre 1969, n. 966

Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-1-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'attivita' dei comitati regionali per la programmazione economica,
istituiti  con  decreto  ministeriale  22 settembre 1964 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e' prorogata sino alla costituzione
degli   organi  regionali  nei  territori  delle  regioni  a  statuto
ordinario.
  Alle  spese  di  funzionamento dei comitati indicati nel precedente
comma,  nonche'  a  quelle  relative al finanziamento delle indagini,
degli  studi  e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi, si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  1 della legge 14 novembre
1962,  numero  1619  -  quale modificato ed integrato dall'articolo 2
della  legge  2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10
giugno  1965,  n. 618 - dell'articolo 14, primo comma, della legge 27
febbraio  1967,  n.  48, dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 5
febbraio 1968, n. 86, e dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 26
febbraio 1969, n. 35.