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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. 942

Ripartizione di sei posti di assistente universitario di ruolo.

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Testo in vigore dal: 3-1-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con  il  quale
sono stati complessivamente istituiti per  gli  anni  accademici  dal
1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario,  di  cui
duemilacinquanta durante l'anno  accademico  1966-67,  millecinquanta
durante l'anno accademico  1967-68  e  milleduecento  durante  l'anno
accademico 1968-69; 
  Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente
la riserva  di  assegnazione  alle  cattedre  cui  prestino  servizio
assistenti  straordinari  con  almeno   cinque   anni   di   servizio
retribuito, di un numero  di  posti  corrispondenti  a  quello  degli
assistenti  straordinari  forniti   del   prescritto   requisito   di
anzianita'; 
  Visti i decreti presidenziali 1° aprile 1967, n.  343  e  4  luglio
1967, n.  639,  con  i  quali,  per  l'anno  accademico  1966-67,  in
applicazione  del  predetto  art.  15,  sono  stati  complessivamente
ripartiti fra le  cattedre  dei  vari  atenei  milleseicentotrentotto
posti  di  assistente  riservati,  per  concorso,   agli   assistenti
straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio; 
  Visto il decreto presidenziale 30 novembre 1967, numero  1348,  con
il quale,  per  l'anno  accademico  1967-68,  in  applicazione  della
riserva stessa, sono stati ripartiti  fra  le  cattedre  dei  diversi
atenei cinquecentoventuno posti di assistente riservati per concorso,
agli assistenti straordinari forniti della prescritta  anzianita'  di
servizio; 
  Visto il decreto presidenziale 29 novembre 1968, n.  1352,  con  il
quale, per l'anno accademico 1968-69, in applicazione della  medesima
riserva  sono  stati  ripartiti  fra  le  cattedre  dei  vari  atenei
trentadue  posti  di  assistente  riservati,   per   concorso,   agli
assistenti  straordinari  forniti  della  prescritta  anzianita'   di
servizio; 
  Considerato che, ai sensi dell'ultimo  comma  del  citato  art.  15
della legge n. 62, i posti riservati, comunque  non  coperti  debbono
essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione; 
  Visti i decreti presidenziali 12 febbraio 1968, n.  344,  12  marzo
1968, n. 602, 4 giugno 1968,  n.  812,  5  giugno  1968  n.  821,  11
dicembre 1968, n. 1331, 27 maggio 1969, n. 325 e 23 ottobre 1969,  n.
919,  con  i  quali  vennero  recuperati  e   nuovamente   ripartiti,
rispettivamente,    ottantaquattro,     settantaquattro,     quattro,
ottantanove, quaranta e ventuno posti di  assistente  ordinario  gia'
riservati, per concorso, agli assistenti straordinari; 
  Considerato  che,  a  seguito  dei  risultati  di  altri   concorsi
riservati agli assistenti straordinari banditi  ed  espletati  per  i
posti assegnati con i citati decreti presidenziali, altri  sei  posti
non risultano coperti o  perche'  i  relativi  concorsi  sono  andati
deserti o perche' non e' seguita la nomina in ruolo dell'idoneo; 
  Visto il citato decreto presidenziale 27 maggio 1969, n.  325,  con
il quale, in sede di recupero e di  nuova  ripartizione  di  quaranta
posti di assistente ordinario  gia'  riservati,  per  concorso,  agli
assistenti  straordinari,  e'  stato  provveduto,  fra  l'altro,   al
recupero di un posto di  assistente  ordinaria  gia'  assegnato  alla
cattedra di semeiotica medica della facolta' di medicina e  chirurgia
dell'Universita' di Napoli con decreto presidenziale 1° aprile  1967,
n. 343; 
  Considerato che le  condizioni  fissate  dal  citato  ultimo  comma
dell'art. 15 della legge n. 62 per far luogo si recupero dei posti di
assistente,   gia'   riservati   per   concorso   agli    assistenti,
straordinari, si verificano, invece,  per  quello  assegnato  con  lo
stesso decreto  presidenziale  n.  343,  del  1°  aprile  1967,  alla
cattedra di macchine della facolta' di ingegneria dell'Universita' di
Palermo; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  I sei posti di assistente di ruolo, gia' attribuiti  alle  seguenti
cattedre dei sottoindicati atenei, sono  recuperati  dal  contingente
riservato: 
    

                                                             Numero
                                                            dei posti

               UNIVERSITA' DI FIRENZE
  Facolta' di medicina e chirurgia:
   cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali
(D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343)........................          1
   cattedra  di  medicina  preventiva  dei lavoratori e
psicotecnica (D.P.R. 29 novembre 1968, n. 1352)........          1

                UNIVERSITA' DI GENOVA
  Facolta' di ingegneria:
   cattedra  di  idraulica  (D.P.R.  1° aprile 1967, n.
343)...................................................          1

                UNIVERSITA' DI LECCE
  Facolta' di magistero:
   cattedra  di  filosofia (D.P.R. 29 novembre 1968, n.
1352)..................................................          1

               UNIVERSITA' DI MESSINA
  Facolta' di medicina e chirurgia:
   cattedra  di patologia speciale medica e metodologia
clinica (D.P.R. 30 novembre 1967, n. 1348).............          1

                UNIVERSITA' DI ROMA
  Facolta' di medicina e chirurgia:
   cattedra  di  malattie infettive (D.P.R. 30 novembre
1967, n. 1348).........................................          1