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LEGGE 26 novembre 1969, n. 938

Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-1-1970
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Nell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e  successive
modificazioni, concernente la disciplina dei corsi allievi  ufficiali
di complemento dell'Aeronautica militare, le lettere a), f) e g) sono
sostituite dalle seguenti: 
  "a)  per  il  ruolo  servizi  dell'arma  aeronautica:  diploma   di
maturita'   classica,   scientifica,   artistica,   di   abilitazione
magistrale, di ragioniere e perito commerciale,  perito  aziendale  e
corrispondente in lingue estere, perito per il turismo; 
  "f)  per  il  ruolo  amministrazione  del  corpo  di  commissariato
aeronautico: diploma  di  ragioniere  e  perito  commerciale,  perito
aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo; 
  g) per il ruolo ufficiali medici del corpo  sanitario  aeronautico:
laurea in medicina e chirurgia".