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LEGGE 26 novembre 1969, n. 828

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-11-1969
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n.  646,
recante interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali
calamita', con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, primo comma, n. 1) la  cifra:  "5.200  milioni"  e'
sostituita con la cifra: "5.100 milioni". 
  Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: 
                             Art. 1-bis. 
 
  "Le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 2 del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella  legge  21
ottobre 1968, n. 1088, sono estese anche alle  aziende  agricole  che
abbiano colture non di pregio, per la costituzione  dei  capitali  di
conduzione che non trovino  reintegrazione  o  compenso  per  effetto
della perdita del prodotto, con abbuono di quota parte  del  capitale
mutuato  nei  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  2
medesimo". 
  All'articolo  2,  primo  comma,  le   parole:   "A   favore   degli
imprenditori agricoli  le  cui  aziende  abbiano  riportato..."  sono
sostituite con le parole: "A favore  degli  imprenditori  agricoli  e
delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato...". 
  All'articolo 2, e' aggiunto in fine il seguente comma: 
  "Per la concessione, la  liquidazione  ed  il  pagamento  di  detto
concorso statale, da effettuarsi  contestualmente,  si  applicano  le
disposizioni in materia di prestiti di soccorso di cui  al  penultimo
ed ultimo comma dell'articolo 22 della legge  23  dicembre  1966,  n.
1142". 
  L'articolo 5 e' sostituito con il seguente: 
"(Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del
                         concorso statale). 
  La concessione dei prestiti di cui al presente decreto  nelle  zone
delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21  luglio  1960,  n.
739, e la liquidazione  del  concorso  statale  negli  interessi  sui
prestiti medesimi si effettuano con le modalita' e  le  procedure  di
cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno  1961,
n. 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni". 
  Dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente: 
 
                             Art. 5-bis. 
 
  "I contributi previsti dalla legge 18  marzo  1959,  n.  133,  sono
aumentati di lire 100 milioni per l'esercizio 1969". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 novembre 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                             RUMOR - SEDATI - CARON - 
                                                      BOSCO - COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA