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LEGGE 13 ottobre 1969, n. 750

Norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-11-1969
al: 9-9-1975
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  esigenze  previste  dalla  presente  legge e relative agli
interventi  per  l'esecuzione  delle  opere  di  presidio  e  per  il
definitivo   consolidamento   della   torre   pendente  di  Pisa,  e'
autorizzata  la  spesa  di lire tre miliardi e duecento milioni cosi'
ripartita:

    esercizio 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 700 milioni
    esercizio 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.250 milioni
    esercizio 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.250 milioni

  Le  relative  somme  sono  iscritte negli stati di previsione della
spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per  gli esercizi ed il
periodo suddetti.