stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 maggio 1969, n. 310

Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli Istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-7-1969
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  della  difesa ha facolta' di arruolare a domanda nel
Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) I giovani licenziati presso
gli  istituti  professionali di Stato, o legalmente riconosciuti, per
le   attivita'  marinare  ovvero  per  l'industria  e  l'artigianato,
ammettendoli  alle  seguenti  ferme,  in  luogo di quella di anni sei
stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368:
    a) licenziati dalle sezioni "padroni marittimi": ferma di anni 4;
    b) licenziati dalle sezioni "meccanici e motoristi navali",
"elettricisti  di bordo", "radiotelegrafisti di bordo": ferma di anni
3.
  Il  numero  dei giovani da arruolare in base al precedente comma e'
stabilito di volta in volta dal Ministero della difesa nei limiti dei
posti  disponibili  nella  forza organica dei gradi da conferire agli
idonei   al   termine   del   tirocinio   previsto  dal  primo  comma
dell'articolo 2 della presente legge.