stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 maggio 1969, n. 240

Trattamento economico degli allievi dell'accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 31-5-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli   allievi  dell'accademia  della  guardia  di  finanza,  delle
accademie  militari  dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e
dell'accademia  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica sicurezza e'
attribuito,  a  decorrere  dal  primo del mese successivo a quello di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  assegno giornaliero
d'importo pari alla meta' della paga iniziale lorda del finanziere in
ferma  volontaria, in sostituzione dell'indennita' giornaliera di cui
al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580,
al  primo  comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877,
ed  al primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405,
che e' soppressa.
  Nelle  disposizioni  in  cui ricorre la denominazione di indennita'
giornaliera,  per  gli  allievi  delle accademie di cui al precedente
comma,  deve  intendersi  sostituita  a  tale denominazione quella di
assegno giornaliero.
  Nella  nuova  misura  dell'assegno  restano  assorbite le spese per
l'acquisto   di   libri   consigliati   dal   corpo   insegnante  per
l'applicazione  agli  allievi  dell'accademia  militare dell'esercito
dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273.