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LEGGE 21 aprile 1969, n. 167

Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/1972)
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Testo in vigore dal: 21-5-1969
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli
istituti ed aziende  di  credito  finanziatori  delle  operazioni  di
esportazioni  con  pagamento  differito,  previste  dalla  legge   28
febbraio 1967, n. 131, e' assegnata al Mediocredito centrale la somma
di 45 miliardi di lire ripartita come segue: 
    lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari  1968,  1969,
1970 e 1971; 
    lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972. 
  La somma suddetta,  e'  corrisposta  al  Mediocredito  centrale  ad
integrazione degli utili di esercizio destinati  alla  corresponsione
di contributi sugli interessi  e  sara'  tenuta  dall'Istituto,  fino
all'impiego, in un conto corrente infruttifero  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato.