stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 aprile 1969, n. 162

Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 6-5-1969
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  la pubblica istruzione entro il mese di marzo di
ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare
corso  di  studi,  a  ciascuna  universita'  o istituto di istruzione
universitaria,   suddivisi   tra   studenti   residenti   nella  sede
dell'ateneo  e  studenti  provenienti da altri comuni, ripartisce per
ogni  singola  sede  il  fondo destinato dal piano quinquennale della
scuola  all'assegno  di  studio  universitario  per l'anno accademico
successivo.
  Il  consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna universita'
o  di  istituto  di  istruzione  universitaria, provvede, entro il 31
maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facolta' per i
singoli  corsi  di  laurea  in  proporzione  al numero degli studenti
regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.
  Le  somme  stanziate sono versate alle singole opere nelle seguenti
quote:  una  rata bimestrale entro il 31 ottobre, una rata bimestrale
entro il 28 febbraio e il residuo entro il 30 aprile.