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LEGGE 2 aprile 1969, n. 151

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-5-1969
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  per  l'abrogazione  dell'articolo  99 dell'ordinamento
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'ultimo comma
dell'articolo  1  della legge 29 dicembre 1966, n. 1196, e' prorogato
al 31 dicembre 1970.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1969

                               SARAGAT

                                                       RUMOR - GAVA -
                                                      COLOMBO - REALE

Visto, il Guardasigilli: GAVA