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REGIO DECRETO 19 aprile 1868, n. 4349

Col quale è stabilito l'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche. (068U4349)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1926)
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Testo in vigore dal:  20-5-1868 al: 21-2-1879
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Volendo regolare la materia delle precedenze tra le varie cariche e dignità in modo conforme all'ordinamento presente del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti:

Categoria I.

Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Categoria II.

Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

Categoria III.

1° Ministri Segretari di Stato,

2° Ministri di Stato,

3° Generali d'Armata - Ammiragli.

Categoria IV.

1° Presidente del Consiglio di Stato,

2° Primi Presidenti delle Corti di cassazione,

3° Procuratori Generali delle Corti di cassazione,

4° Presidente della Corte dei conti,

5° Ministro della Real Casa - Prefetto del Palazzo - Primo Aiutante di campo del Re,

6° Primo Segretario del Re pel Gran Magistero dell'Ordine dei Ss.
Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia,

7° Presidente del Tribunale Supremo di Guerra.

Categoria V.

Senatori e Deputati.

Categoria VI.

1° Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro - Cavalirei di Gran Croce dell'Ordine Militare di Savoia - Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia,

2° Primi Presidenti delle Corti d'appello,

3° Avvocato Generale Militare,

4° Procuratori Generali delle Corti d'appello,

5° Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato,

6° Id. delle Corti di cassazione,

7° Avvocati Generali presso le Corti di cassazione,

8° Presidenti di Sezione della Corte dei conti,

9° Luogotenenti Generali - Vice-Ammiragli,

10° Inviati Straordinari e Ministri Plenipotenziari di 1ª classe.

Categoria VII.

1° Prefetti,

2° Presidenti dei Consigli provinciali,

3° Grandi Uffiziali dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro - Grandi Uffiziali dell'Ordine Militare di Savoia - Grandi Uffiziali dell'Ordine della Corona d'Italia - Cavalieri dell'Ordine del Merito civile di Savoia,

4° Consiglieri di Stato,

5° Id. delle Corti di cassazione,

6° Procuratori Generali sostituiti delle Corti di cassazione,

7° Consiglieri della Corte dei conti,

8° Procuratore Generale della Corte dei conti,

9° Presidenti di Sezione delle Corti di appello,

10° Maggiori Generali - Contrammiragli,

11° Segretari Generali,

12° Sopraintendenti Generali,

13° Inviati Straordinari e Ministri Plenipotenziari di 2ª classe,

14° Direttori Generali,

15° Primo Uffiziale del Gran Magistero dell'Ordine dei Ss.
Maurizio e Lazzaro,

16° Vice Presidente del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione,

17° Vice Presidenti e Presidenti di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Categoria VIII.

1° Commendatori dell'Ordine Mauriziano - Commendatori dell'Ordine Militare di Savoia - Commendatori dell'Ordine della Corona d'Italia - Decorati della Medaglia d'oro al Merito militare od al Merito civile,

2° Consoli Generali di 1ª categoria,

3° Colonnelli - Capitani di Vascello,

4° Direttori Superiori,

5° Consiglieri d'appello,

6° Sostituiti dell'Avvocato Generale Militare,

7° Sostituiti Procuratori Generali delle Corti d'appello,

8° Ispettori del Genio Civile,

9° Ispettori Generali dei Ministeri,

10° Membri dei Consigli Superiori,

11° Soci ordinari delle Regie Accademie delle scienze di Torino e di Napoli, dell'Istituto Lombardo e dell'Istituto Veneto, della Società scientifica dei XL di Modena, dell'Accademia della Crusca,
12° I Sindaci delle Città la di cui popolazione è di 60,000 abitanti ed oltre.

Categoria IX.

1° Referendari al Consiglio di Stato,

2° Ragionieri alla Corte dei conti,

3° Direttori Capi di Divisione,

4° Consiglieri di Legazione,

5° Consoli di 1ª categoria,

6° Luogotenenti Colonnelli - Capitani di Fregata,

7° Rettori delle Università dello Stato,

8° Ispettori Capi,

9° Segretari di Sezione al Consiglio di Stato.

Categoria X.

1° Direttori Compartimentali,

2° Ingegneri Capi del Genio civile,

3° Professori ordinari nelle Scuole superiori e di perfezionamento - Professori ordinari nelle Regie Università.

Categoria XI.

1° Uffiziali dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro - Uffiziali dell'Ordine Militare di Savoia - Uffiziali dell'Ordine della Corona d'Italia,

2° Presidenti dei Tribunali di Circondario - Presidenti dei Tribunali di Commercio,

3° Avvocati Fiscali Militari,

4° Procuratori del Re,

5° Sotto-Prefetti,

6° Maggiori,

7° Sindaci dei capi-luoghi di Provincia,

8° Capi-Sezione,

9° Segretari di Legazione di 1ª classe,

10° Consiglieri di Prefettura,

11° Segretari Capi di Prefettura,

12° Questori,

13° Ingegneri del Genio civile di 41ª classe,

14° Professori straordinari o sostituiti nelle Scuole superiori e di perfezionamento - Professori straordinari o sostituiti nelle Regie Università dello Stato.

Categoria XII.

1° Cavalieri dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro - Cavalieri dell'Ordine Militare di Savoia - Cavalieri dell'Ordine della Corona d'Italia,

2° Giudici nei Tribunali di Circondario,

3° Sostituiti Avvocati Fiscali Militari,

4° Sostituiti Procuratori del Re,

5° Pretori,

6° Capitani - Luogotenenti di Vascello,

7° Sindaci dei capi-luoghi di Circondario,

8° Segretari nelle Amministrazioni centrali,

9° Segretari di Legazione di 2ª classe,

10° Vice-Consoli di 1ª categoria,

11° Ingegneri del Genio civile di 2ª e 3ª classe,

12° Professori nei Licei e negli Istituti tecnici.

Categoria XIII.

1° Luogotenenti - Sottotenenti di Vascello,

2° Sindaci dei capi-luoghi di Mandamento.

Categoria XIV.

1° Sottotenenti - Guardiemarina di 1ª classe,

2° Decorati della Medaglia d'argento al valore militare, quando non siano in servizio attivo - Decorati della Medaglia d'argento al valore civile.