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REGIO DECRETO 19 aprile 1868, n. 4349

Col quale è stabilito l'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche. (068U4349)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1926)
Testo in vigore dal: 6-1-1927
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Volendo regolare la materia delle precedenze tra le varie cariche e
dignita' in modo conforme all'ordinamento presente del Regno; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per le precedenze a Corte e nelle funzioni  pubbliche  si  seguira'
l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti: 
 
                            Categoria I. 
 
  Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata. 
 
  Sotto segretari di Stato 
 
                            Categoria II. 
 
  Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati. 
 
                           Categoria III. 
 
    1° Ministri Segretari di Stato, 
 
    2° Ministri di Stato, 
 
    3° Generali d'Armata - Ammiragli. (22) (23) 
 
                            Categoria IV. 
 
    1. Presidente del Consiglio di Stato. (27) 
 
    2. Primi Presidenti delle Corti di Cassazione. 
 
    3. Procuratori Generali delle Corti di Cassazione. 
 
    4. Presidente della Corte dei Conti. (28) 
 
    5. Tenenti Generali designati pel comando di un'Armata in  guerra
- Capo di Stato Maggiore dell'Esercito  -  Presidente  del  Consiglio
Superiore di Marina - capo  di  stato  maggiore  della  marina  -vice
ammiragli designati al  comando  di  una  forza  navale  in  caso  di
mobilitazione - Avvocato generale erariale. (20) (34) 
 
    6. Ministro della  Real  Casa  -  Prefetto  di  Palazzo  -  Primo
Ajutante di Campo Generale del Re - (capo  di  Stato  Maggiore  della
Regia aeronautica). 
 
    7. Primo Segretario del Re pel Gran Magistero dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia. 
 
    8. Tenenti Generali comandanti titolari di Corpo d'Armata -  Vice
Ammiragli comandanti in capo titolari  di  Dipartimento  marittimo  -
Comandanti in capo titolari delle Squadre navali -  Tenente  Generale
comandante  in  capo  titolare  dell'Arma  dei  RR.  carabinieri,  se
assimilato di rango ai  comandanti  di  Corpo  d'Armata  -  Ispettori
Generali di artiglieria e  del  Genio,  se  assimilati  di  rango  ai
comandanti di  Corpo  d'Armata  -  Inviati  straordinari  e  ministri
plenipotenziari ed altri personaggi con credenziali  di  ambasciatore
di Sua Maesta' - segretario generale  per  gli  affari  della  marina
militare. (11) (13) (17) (19) 
 
    9. ((Segretario  generale  del  Partito  Nazionale  Fascista))  -
Presidente del Tribunale Supremo di  Guerra  e  Marina  -  presidente
generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa. (24) (31) 
 
    10. Avvocato Generale Militare. (24) 
 
                                                            (29) (35) 
 
                            Categoria V. 
 
  Senatori e Deputati. 
 
                            Categoria VI. 
 
    1° Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro
- Cavalirei di Gran Croce dell'Ordine Militare di Savoia -  Cavalieri
di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia, 
 
    2° Primi Presidenti delle Corti d'appello, 
 
    3° NUMERO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 24 MAGGIO 1908,  N.
236 
 
    4° NUMERO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 3 GENNAIO 1915, N. 15, 
 
    5° Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, 
 
    6° Id. delle Corti di cassazione, 
 
    7° Avvocati Generali presso le Corti di cassazione, 
 
    8° Presidenti di Sezione della Corte dei conti  -  Vice  Avvocato
generale erariale, (34) 
 
    9° Luogotenenti Generali - Vice-Ammiragli, 
 
    10° Inviati Straordinari e Ministri Plenipotenziari di 1ª classe. 
 
    11° Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 
                                                                 (29) 
 
                           Categoria VII. 
 
    1° Prefetti - Vice governatori, 
 
    2° Presidenti dei Consigli provinciali, 
 
    3° Grandi Uffiziali dell'Ordine dei  Ss.  Maurizio  e  Lazzaro  -
Grandi Uffiziali dell'Ordine Militare di Savoia  -  Grandi  Uffiziali
dell'Ordine della Corona d'Italia - Cavalieri dell'Ordine del  Merito
civile di Savoia, 
 
    4° Consiglieri di Stato, 
 
    5° Id. delle Corti di cassazione, 
 
    6° Procuratori Generali sostituiti delle Corti di cassazione, 
 
    7° Consiglieri della Corte dei conti, 
 
    8° Procuratore Generale della Corte dei conti, 
 
    9° Presidenti di Sezione delle Corti di appello, (2) 
 
    10° Maggiori Generali - Contrammiragli, 
 
    11° Segretari Generali, 
 
    12° Sopraintendenti Generali  -  sostituti  avvocati  generali  -
avvocati distrettuali erariali, 
 
    13° Inviati Straordinari e Ministri Plenipotenziari di 2ª classe, 
 
    14° Direttori Generali, 
 
    15° Primo  Uffiziale  del  Gran  Magistero  dell'Ordine  dei  Ss.
Maurizio e Lazzaro, 
 
    16°  Vice  Presidente  del  Consiglio   Superiore   di   Pubblica
Istruzione, 
 
    17°  Vice  Presidenti  e  Presidenti  di  Sezione  del  Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici. 
                                                             (9) (10) 
 
                           Categoria VIII. 
 
    1° Commendatori dell'Ordine Mauriziano - Commendatori dell'Ordine
Militare di Savoia - Commendatori dell'Ordine della Corona d'Italia -
Decorati della Medaglia d'oro al Merito militare od al Merito civile, 
 
    2° Consoli Generali di 1ª categoria, 
 
    3° Colonnelli - Capitani di Vascello, 
 
    4° Direttori Superiori, 
 
    5° Consiglieri d'appello, 
 
    6° Sostituiti dell'Avvocato Generale Militare, 
 
    7° Sostituiti Procuratori Generali delle Corti d'appello, 
 
    8° Ispettori del Genio Civile, 
 
    9° Ispettori Generali dei Ministeri, 
 
    10° Membri dei Consigli Superiori, 
 
    11° Soci ordinari delle Regie Accademie delle scienze di Torino e
di Napoli,  dell'Istituto  Lombardo  e  dell'Istituto  Veneto,  della
Societa' scientifica dei XL di Modena, dell'Accademia della Crusca  -
soci attivi della R. Accademia di scienze, lettere e  belle  arti  di
Palermo  -  soci  effettivi  della   R.   Accademia   delle   scienze
dell'Istituto di Bologna -  soci  effettivi  della  R.  Accademia  di
scienze, lettere ed arti di Modena, 
 
    12° I Sindaci delle Citta' la di cui  popolazione  e'  di  60,000
abitanti ed oltre. 
 
                            Categoria IX. 
 
    1° Referendari al Consiglio di Stato, 
 
    2° Ragionieri alla Corte dei conti, 
 
    3° Direttori Capi di Divisione, Intendenti di Finanza 
 
    4° Consiglieri di Legazione, 
 
    5° Consoli di 1ª categoria, 
 
    6° Luogotenenti Colonnelli - Capitani di Fregata, 
 
    7° Rettori delle Universita' dello Stato, 
 
    8° Ispettori Capi, 
 
    9° Segretari di Sezione al Consiglio di Stato. 
 
                            Categoria X. 
 
    1° Direttori Compartimentali, 
 
    2° Ingegneri Capi del Genio civile, 
 
    3°   Professori   ordinari   nelle   Scuole   superiori   e    di
perfezionamento - Professori ordinari nelle Regie Universita'. 
 
                            Categoria XI. 
 
    1° Uffiziali dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro  -  Uffiziali
dell'Ordine Militare di Savoia - Uffiziali dell'Ordine  della  Corona
d'Italia, 
 
    2° Presidenti dei  Tribunali  di  Circondario  -  Presidenti  dei
Tribunali di Commercio, 
 
    3° Avvocati Fiscali Militari, 
 
    4° Procuratori del Re, (1) 
 
    5° Sotto-Prefetti, 
 
    6° Maggiori, 
 
    7° Sindaci dei capi-luoghi di Provincia, 
 
    8° Capi-Sezione, 
 
    9° Segretari di Legazione di 1ª classe, 
 
    10° Consiglieri di Prefettura, 
 
    11° Segretari Capi di Prefettura, 
 
    12° Questori, 
 
    13° Ingegneri del Genio civile di 41ª classe, 
 
    14° Professori straordinari o sostituiti nelle Scuole superiori e
di perfezionamento - Professori straordinari o sostituiti nelle Regie
Universita' dello Stato. 
 
                           Categoria XII. 
 
    1° Cavalieri dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro  -  Cavalieri
dell'Ordine Militare di Savoia - Cavalieri dell'Ordine  della  Corona
d'Italia, 
 
    2° Giudici nei Tribunali di Circondario, 
 
    3° Sostituiti Avvocati Fiscali Militari, 
 
    4° Sostituiti Procuratori del Re, 
 
    5° Pretori, 
 
    6° Capitani - Luogotenenti di Vascello, 
 
    7° Sindaci dei capi-luoghi di Circondario, 
 
    8° Segretari nelle Amministrazioni centrali, 
 
    9° Segretari di Legazione di 2ª classe, 
 
    10° Vice-Consoli di 1ª categoria, 
 
    11° Ingegneri del Genio civile di 2ª e 3ª classe, 
 
    12° Professori nei Licei e negli Istituti tecnici. 
 
                           Categoria XIII. 
 
    1° Luogotenenti - Sottotenenti di Vascello, 
 
    2° Sindaci dei capi-luoghi di Mandamento. 
 
                           Categoria XIV. 
 
    1° Sottotenenti - Guardiemarina di 1ª classe, 
 
    2° Decorati della Medaglia d'argento al valore  militare,  quando
non siano in servizio attivo - Decorati della Medaglia  d'argento  al
valore civile. 
 
                                   (26) (27) (28) (29) (30) (32) (34) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio  Decreto  6  febbraio  1879,  n.  4720  ha  disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "Per le precedenze  a  Corte  e  nelle
funzioni  pubbliche  i  presidenti  dei  Consigli  dell'Ordine  degli
avvocati, dei Consigli di disciplina dei procuratori e  dei  Consigli
notarili, susseguono immediatamente i procuratori del Re; e i  membri
dei Consigli medesimi, i  sostituti  procuratori  del  Re,  prendendo
rango rispettivamente nell'ordine di che nel presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Regio Decreto 2 gennaio 1881, n. 2 ha disposto (con l  'art.  1,
comma 1) che "Per le precedenze a Corte e  nelle  pubbliche  funzioni
[...] i Regi avvocati erariali sono classificati nella categoria  VII
dopo il n. 9 dell'articolo 1 del Regio decreto 19 aprile 1868". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il Regio Decreto 18 aprile 1909, n. 218 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "Nell'ordine di precedenze tra le varie cariche e
dignita', il presidente del Consorzio autonomo per il porto di Genova
e' classificato nella categoria VII di cui all'art. 1 del suaccennato
R.  decreto,  subito  dopo  i  sindaci  delle  citta'  capoluoghi  di
Provincia". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il Regio Decreto 9 settembre 1909, n. 651 ha disposto  (con  l'art.
1, comma 2) che "Il presidente  del  Magistrato  alle  acque  per  le
provincie venete e di  Mantova  e'  classificato  al  medesimo  posto
assegnato ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici: alla categoria VII, n. 19". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il Regio Decreto 13 gennaio 1910, n. 17 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "Per le  precedenze  a  Corte  e  nelle  funzioni
pubbliche il  tenente  generale  del  genio  navale,  presidente  del
Comitato per l'esame dei  progetti  di  navi  e'  classificato  nella
categoria IV, al n. 8 dell'art. 1° del R.  decreto  19  aprile  1868,
modificato col R. decreto 3 febbraio 1901, n. 33,  se  assimilato  di
rango ai comandanti in capo di dipartimenti marittimi". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il Regio Decreto 9 agosto 1910, n. 605 ha dispsoto (con  l'art.  1,
comma 1) che "Per le precedenze a Corte e  nelle  pubbliche  funzioni
l'ispettore generale di cavalleria e'  classificato  nella  categoria
quarta, assieme agli  ispettori  generali  di  artiglieria  e  genio,
quando sia assimilato di rango ai comandanti di corpo d'armata". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il Regio Decreto 13 luglio 1914, n. 678 ha dispsoto (con l'articolo
unico, comma 1) che "Per le precedenze  a  Corte  e  nelle  pubbliche
funzioni, l'ispettore capo  di  sanita'  militare  nell'esercito,  e'
classificato  nella  categoria  quarta,  insieme  con  gli  ispettori
generali di artiglieria,  del  genio  e  di  cavalleria,  quando  sia
assimilato di rango ai comandanti di corpo d'armata". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Regio Decreto 25 aprile 1915, n. 551 ha disposto (con l'art.  1,
comma 1) che "Per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni il
sotto capo di stato maggiore dell'esercito, quando abbia l'anzianita'
che lo  assimili  di  rango  ai  comandanti  di  corpo  d'armata,  e'
classificato nella categoria IV, prendendo posto immediatamente  dopo
i tenenti generali comandanti titolari di corpo d'armata". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 567 ha disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "E'  istituita  per  la  durata  della
guerra la  carica  di  ispettore  straordinario  a  disposizione  del
ministro della guerra, con rango di comandante  di  armata  e  con  i
diritti e le prerogative inerenti, compresa la classificazione al  n.
5 della categoria IV del R. decreto 19  aprile  1868,  n.  4349,  per
l'ordine di precedenza fra le varie cariche  e  dignita'  a  Corte  e
nelle funzioni politiche, modificato coi RR. decreti 3 febbraio 1901,
n. 33, e 5 maggio 1910, n. 292". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il Regio Decreto 24 giugno 1919, n. 1604 ha dispsoto (con l'art. 2,
comma 1) che "I predetti delegati plenipotenziari sono  classificati,
per tutta la durata del loro  mandato,  alla  categoria  III  del  R.
decreto  19  aprile  1868,  n.  4349,  concernente  l'ordine  per  le
precedenze fra le varie cariche e dignita' a Corte e  nelle  funzioni
pubbliche, prendendo posto immediatamente dopo i generali  d'esercito
e gli ammiragli". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il Regio Decreto 17 giugno 1920, n. 910 ha disposto 8con l'art.  2,
comma 2) che il commissario generale per gli approvvigionamenti ed  i
consumi e'  classificato  nella  3°  categoria  di  cui  al  presente
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il Regio Decreto 22 luglio 1920, n. 1233 ha disposto (con l'art. 2,
comma 4) che "I commissari generali  civili  [...]  sono  considerati
inscritti tra il n. 9 e il n 10 della categoria IV del R. decreto  19
aprile 1868, n. 4349". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il Regio Decreto  14  novembre  1924,  n.  1798  ha  disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "Nell'ordine delle precedenze a  Corte
e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile  1868,
n. 4349, e dai successivi  decreti  di  modificazione,  i  magistrati
dell'Ordine giudiziario sono collocati  nelle  stesse  categorie  cui
appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia  marina  e
della Regia aeronautica, aventi pari  grado  secondo  la  tabella  di
classificazione per gradi, allegato I al R. decreto 11 novembre 1923,
n. 2395, prendendo il posto immediatamente successivo". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il Regio Decreto 15 gennaio 1925, n. 40 ha disposto (con l'articolo
unico, commi 1 e 2) che "Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle
funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349,
e  dai  successivi  decreti  di  modificazione,  il  presidente   del
Consiglio  di  Stato  e'  collocato  nella   stessa   categoria   cui
appartiene, in conformita' del R. decreto 14 novembre 1924, n.  1798,
il primo presidente della Corte di cassazione, prendendo posto  nella
sua medesima classe. 
  I presidenti di sezione del Consiglio di  Stato  ed  i  consiglieri
sono collocati nelle stesse categorie cui appartengono gli  ufficiali
del Regio esercito, della Regia  marina  e  della  Regia  aeronautica
aventi pari grado secondo la tabella  di  classificazione  per  gradi
(allegato 1° al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395) prendendo posto
nella medesima classe spettante, in conformita'  del  R.  decreto  14
novembre 1924, n. 1798, ai magistrati dell'Ordine giudiziario". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il Regio Decreto 25 gennaio 1925, n. 41 ha disposto (con l'articolo
unico, commi 1 e 2) che "Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle
funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349,
e dai successivi decreti di modificazione, il presidente della  Corte
dei conti e' collocato nella  stessa  categoria  cui  appartiene,  in
conformita' del R. decreto  14  novembre  1924,  n.  1798,  il  primo
presidente della Corte  di  cassazione,  prendendo  posto  nella  sua
medesima classe. 
  I presidenti di sezione ed i consiglieri della Corte dei conti sono
collocati nelle stesse categorie cui appartengono gli  ufficiali  del
Regio esercito, della Regia marina e della Regia  aeronautica  aventi
pari grado secondo la tabella di classificazione per gradi  (allegato
1° al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395),  prendendo  posto  nella
medesima classe spettante, in conformita' del R. decreto 14  novembre
1924, n. 1798, ai magistrati dell'Ordine giudiziario". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Regio Decreto 11 giugno 1925, n. 996 ha disposto (con l'articolo
unico, commi 1, 2 e 3) che "Nell'ordine delle precedenze  a  Corte  e
nelle pubbliche funzioni, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n.
4349,  e  dai  successivi  decreti  di  modificazioni,  il  direttore
generale ed i vice direttori generali delle Ferrovie dello  Stato  di
cui ai rispettivi Regi decreti di nomina 26 maggio 1924 e  26  giugno
1924 vanno considerati appartenenti alla categoria IV, i  membri  del
Consiglio di amministrazione di cui al R. decreto 22 maggio 1924,  n.
868, ed i funzionari  appartenenti  al  1°  grado  delle  tabelle  di
classificazione ferroviaria allegate al R. decreto 7 aprile 1925,  n.
405, sono collocati nella categoria VI 
  Gli altri funzionari dell'Amministrazione  ferroviaria  sono  posti
nelle  stesse  categorie  delle  precedenze  a   Corte   alle   quali
appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia  marina  e
della Regia aeronautica aventi pari grado in  conformita'  dei  gradi
stabiliti dalle rispettive tabelle  di  classificazione  allegati  ai
Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 7 aprile 1925, n. 405. 
  Nella rispettiva categoria il direttole  generale,  vice  direttori
generali, consiglieri di amministrazione e funzionari delle  Ferrovie
dello Stato prendono il  posto  immediatamente  successivo  a  quello
occupato dai magistrati in virtu' del R. decreto 14 novembre 1924, n.
1798". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il Regio Decreto 5 luglio 1925, n. 1134 ha disposto  (conl'articolo
unico, comma 1) che "Nell'ordine delle precedenze  a  Corte  e  nelle
funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349,
e  dai  successivi  decreti  di  modificazione,  i  funzionari  della
carriera diplomatico-consolare sono collocati nelle stesse  categorie
cui appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina
e della Regia aeronautica aventi pari grado  secondo  la  tabella  di
classificazione per gradi, allegato I al R. decreto 11 novembre 1923,
n. 2395". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il  Regio  D.L.  28  ottobre  1925,  n.  1949,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 16 giugno 1927,  n.  1113,  ha  disposto  (con
l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "Nell'ordine  delle  precedenze  a
Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19  aprile
1868,  n.  4349,  e  dai  successivi  decreti  di  modificazione,  si
osservano le seguenti norme: 
  a) il Governatore e' collocato nella categoria IV e  prende,  nella
classe 9ª, il medesimo posto spettante ai funzionari  di  pari  grado
secondo le tabelle di classificazione per gradi, giusta l'allegato  I
al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il Regio Decreto 31 dicembre 1925, n. 2478 ha disposto (con  l'art.
4, comma 1)  che  "Nell'ordine  delle  precedenze  a  Corte  e  nelle
funzioni  pubbliche,  il  presidente  ed  il  vice  presidente  della
Commissione  straordinaria  sono,  rispettivamente,  collocati  nella
categoria e classe che il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, assegna
ai presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale". 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il Regio Decreto  11  novembre  1926,  n.  1942  ha  disposto  (con
l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Nell'ordine  delle  precedenze  a
Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19  aprile
1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione,  l'avvocato
generale erariale e' collocato nella stessa categoria cui appartiene,
in conformita' del R. decreto 14 novembre 1924,  n.  1798,  il  primo
presidente della Corte  di  cassazione,  prendendo  posto  nella  sua
medesima classe. 
  Il vice-avvocato generale erariale i  sostituti  avvocati  generali
erariali, gli avvocati erariali distrettuali, il segretario  generale
dell'Avvocatura  erariale,  i  vice-avvocati  erariali,  i  sostituti
avvocati erariali e gli aggiunti  di  procura  sono  collocati  nelle
stesse categorie cui appartengono gli ufficiali del  Regio  esercito,
della Regia marina  e  della  Regia  aeronautica  aventi  pari  grado
secondo la tabella di classificazione per gradi (allegato  1°  al  R.
decreto 11 novembre 1923, n. 2395), prendendo  posto  nella  medesima
classe spettante, in conformita' del R. decreto 14 novembre 1924,  n.
1798, ai magistrati dell'Ordine giudiziario". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il Regio  Decreto  9  dicembre  1926,  n.  2109  ha  disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "Nell'ordine delle precedenze a  Corte
e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal R. decreto 19 aprile  1868,
n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, il presidente del
Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e  degli
Istituti di previdenza e' collocato nella categoria IV,  formando  il
numero  immediatamente  successivo  all'ultimo  di  tale   categoria,
inscritto nell'attuale tabella alla data del presente decreto".