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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. 1006

Modificazioni al regolamento sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

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Testo in vigore dal: 17-10-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art. 7, comma primo, n. 4 della legge 5 marzo 1961, n. 90,
concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;
  Vista  la  tabella  O  annessa  alla  legge  28  marzo 1962 n. 143,
relativa  all'organico  del  personale  operaio della Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
  Visti   gli  articoli  20,  comma  primo  e  27,  comma  nono,  del
regolamento  sullo  stato  giuridico  e sul trattamento economico dei
salariati  dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924,
n. 2262;
  Visti  gli  articoli  13,  17  e  18  del  regolamento  sullo stato
giuridico    e    sul    trattamento    economico    dei    salariati
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, approvato con
decreto ministeriale 21 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti
l'11  dicembre  1925,  registro  n.  15  Finanze,  foglio  n.  341, e
successive modificazioni;
  Ritenuta  la  necessita'  di procedere alla modifica degli articoli
13,  17  e  18 del citato regolamento 21 ottobre 1925, concernenti le
modalita'  per  l'accertamento  dell'idoneita'  fisica al lavoro e al
servizio  degli aspiranti all'assunzione in qualita' di operai presso
la suddetta amministrazione, al fine di rendere l'accertamento stesso
piu'   aderente  alle  mutate  caratteristiche  delle  lavorazioni  e
servizi;
  Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che ha stabilito
una nuova ripartizione in categorie per tutti gli operai dello Stato;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Gli  articoli  13,  17 e 18 del regolamento sullo stato giuridico e
sul   trattamento   economico  dei  salariati  della  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 21
ottobre  1925,  di cui alle premesse, sono rispettivamente sostituiti
dai seguenti:
  Art.  13.  -  "Le assunzioni degli operai di ruolo, delle categorie
specializzati, qualificati e comuni, si effettuano per concorso.
  Gli  aspiranti  devono essere in possesso dei requisiti generali di
cui all'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
  Non  possono  conseguire  la  nomina  coloro  che abbiano riportato
condanna  per  delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni
prevedute  dalle  disposizioni  riguardanti i generi di monopolio o i
generi a questi assimilati.
  Essi  devono  avere l'eta' dai 22 ai 30 anni per i posti di operaio
specializzato e di operaio qualificato, dai 22 ai 28 anni per i posti
di  operaio  comune.  Si  applicano  le  vigenti  norme  di carattere
generale  sull'elevazione  dei  limiti  massimi  di eta' in favore di
particolari categorie di candidati.
  Nessun  limite di eta' e' stabilito per i dipendenti di ruolo dello
Stato.
  Alla  formazione  della graduatoria dei vincitori e degli idonei si
provvede, per gli operai specializzati e qualificati, in base a prova
d'arte  o  esperimento  pratico,  e  per gli operai comuni, in base a
prove attitudinali".
  Art.   17.  -  "Le  prove  attitudinali  per  la  formazione  della
graduatoria   dei   vincitori   e   degli  idonei  nei  concorsi  per
l'assunzione  di  operai  comuni  sono  praticate  secondo  norme  di
dettaglio stabilite dalla direzione generale.
  La  commissione  esaminatrice  e'  composta dal funzionario tecnico
direttivo preposto alla vice-direzione dell'opificio, dal funzionario
amministrativo  di  concetto  preposto  ai riscontri, dal funzionario
tecnico   di   concetto   preposto  alle  lavorazioni  e  dal  medico
fiduciario.  Nelle  agenzie  per  le  coltivazioni  dei  tabacchi  il
funzionario   tecnico   di  concetto  preposto  alle  lavorazioni  e'
sostituito dal capo agenzia.
  In  mancanza  di  taluno dei componenti sara' provveduto, a seconda
dei  casi, con altro funzionario o altro sanitario da nominarsi dalla
direzione generale.
  Nei  depositi di generi di monopolio la commissione e' composta dal
dirigente, dal secondo contabile e da un sanitario da nominarsi dalla
direzione generale.
  Le  visite  mediche  per  l'accertamento  dell'idoneita' fisica dei
vincitori  dei  concorsi  sono  effettuate dal medico fiduciario o da
altro medico da nominarsi dalla direzione generale".
  Art. 18. - "Le prove d'arte o esperimenti pratici per la formazione
della  graduatoria  dei  vincitori  e  degli  idonei nei concorsi per
l'assunzione  di  operai  specializzati  e di operai qualificati sono
praticate,  a seconda delle diverse specializzazioni o qualificazioni
richieste,  in  base  a  criteri di massima stabiliti dalla direzione
generale.
  La  commissione  esaminatrice  e'  composta dal funzionario tecnico
direttivo preposto alla vice-direzione dell'opificio, dal funzionario
amministrativo  di  concetto  preposto  ai riscontri, dal funzionario
tecnico  di  concetto  preposto  alle officine e da altro funzionario
tecnico  di  concetto  da  nominarsi  dalla direzione generale. Nelle
agenzie  per  le  coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di
concetto preposto alle officine e' sostituito dal capo agenzia.
  In  mancanza  di  taluno  dei componenti sara' provveduto con altro
funzionario da nominarsi dalla direzione generale.
  I  concorsi  per  l'assunzione  di operai specializzati e di operai
qualificati  presso  i depositi di generi di monopolio sono espletati
nell'opificio  che  di volta in volta sara' designato dalla direzione
generale.
  Le  visite  mediche  per  l'accertamento  dell'idoneita' fisica dei
vincitori  dei  concorsi  sono  effettuate dal medico fiduciario o da
altro medico da nominarsi dalla direzione generale".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 21 agosto 1968

                               SARAGAT

                                              LEONE - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1968
  Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 166. - GRECO