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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1968, n. 917

Provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1968, n. 1088 (in G.U. 28/10/1968, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-8-1968 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e ad interim per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze; Decreta:

Art. 1


A favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, con particolare riguardo alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, possono essere concessi i contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.
I benefici di cui al presente articolo ed al successivo articolo 2 saranno concessi nelle zone che verranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.