stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1968, n. 773

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di preparazione e di commercio degli aceti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2006)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-7-1968 al: 27-3-2006
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
Vista la legge 6 aprile 1966, n. 207, che reca modifiche al predetto decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la grazia e la giustizia, per il tesoro e per la sanità; Decreta:

Art. 1


Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le ditte interessate devono presentare, tramite l'istituto di vigilanza competente per territorio, domanda in triplice copia, di cui una in bollo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le domande devono contenere:
a) nome, cognome e data di nascita del richiedente ovvero la ragione o la denominazione sociale dell'impresa e il nome, cognome e la data di nascita del suo legale rappresentante;
b) la precisa ubicazione dello stabilimento, nonché una cartina planimetrica dello stesso con scala 1: 100;
c) una breve descrizione delle attrezzature disponibili per la lavorazione, la conservazione e la confezione del prodotto.