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LEGGE 2 aprile 1968, n. 516

Autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 21-5-1968
al: 21-12-2008
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La  Carriera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  autonomo  per  le  case  popolari  per  la provincia di
Messina  e'  autorizzato  a  contrarre mutui sino alla concorrenza di
lire  1  miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento della
gestione a seguito dei disavanzi creatisi a tutto il 31 dicembre 1965
e per l'esercizio 1966.
  I  mutui  predetti,  accordati  da  istituti  di credito di diritto
pubblico,  assicurativi  o previdenziali, e dalle casse di risparmio,
sono  garantiti  dallo  Stato  e  ad essi sono estese le disposizioni
previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.