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LEGGE 2 aprile 1968, n. 507

Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istituzione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-5-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per i compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Ministro per i lavori pubblici può avvalersi, mediante convenzioni, dell'opera di istituti, anche universitari, di enti pubblici e di associazioni anche non riconosciute, promosse dagli enti locali e può, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagine e ricerche ad esperti estranei all'amministrazione, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
Le misure delle indennità e dei compensi dovuti agli esperti per gli incarichi previsti dal comma precedente, nonché i criteri per la loro attribuzione, sono fissati sulla base di apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.