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LEGGE 2 aprile 1968, n. 505

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico.

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Testo in vigore dal: 19-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  a  carico  dello stato di previsione del Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato la spesa di lire 10
milioni  per  la  sistemazione di spese sostenute anteriormente al 31
dicembre  1964,  per  le missioni nel territorio nazionale effettuate
nell'interesse  del  servizio  metrico,  in  eccedenza  ai limiti del
rispettivo stanziamento.