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LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

Provvidenze a favore della pesca marittima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal: 14-5-1968
al: 24-6-1976
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato,  a  carico del bilancio del Ministero della marina
mercantile,   lo   stanziamento   di   lire  230.000.000  per  l'anno
finanziario  1967  e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968,
allo  scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura
non  superiore  al  40  per  cento  della  spesa  documentata, per la
esecuzione  delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al
seguente  articolo  2,  da  parte  di  imprese  singole  o  associate
esercitanti  direttamente  l'industria della pesca o il commercio dei
prodotti  ittici.  Alle  cooperative  e loro consorzi e' accordata la
preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi.
  I  contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi
a  fondo  perduto  erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti
pubblici.