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LEGGE 2 aprile 1968, n. 457

Interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e ordinamento della scuola media statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-5-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ai fini del collocamento nei ruoli di cui agli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e alle successive norme di attuazione, per il personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della predetta legge occupava il posto di segretario nelle scuole in cui, ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, era prescritto un segretario, il relativo servizio è da considerarsi prestato nella carriera di concetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE