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LEGGE 28 marzo 1968, n. 422

Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1971)
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Testo in vigore dal: 4-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
             (Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata)

  Per  provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la
costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le
case  popolari,  dell'istituto  nazionale per le case degli impiegati
dello  Stato,  dell'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e
di   societa'   cooperative   edilizie   a  proprieta'  indivisa,  e'
autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949,
n.  408,  e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi
per l'anno finanziario 1967.