stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 marzo 1968, n. 415

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2001)
nascondi
Testo in vigore dal: 3-5-1968
al: 2-8-1984
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico  che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni
a   denaturazione   con   denaturante  generale  dello  Stato  o  con
denaturanti   speciali   riconosciuti   idonei   dall'amministrazione
finanziaria, e' stabilito in lire 2.000 per ettanidro.